BRINDISI- Cancellazione del volo Begamo- Brindisi, Ryanair condannata a risarcire i passeggeri. Il giudice di Pace di Brindisi, Lanzellotto, ha accolto le richieste presentate dal legale di un passeggero, avvocato Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce, condannando Ryanair al pagamento di 430 euro oltre interessi e spese legali per la cancellazione del volo Bergamo / Brindisi.
I fatti risalgono all’8 gennaio scorso, quando un passeggero di Aradeo, del volo Ryanair FR8885, in partenza da “Orio al Serio” alle ore 08.35 e arrivo previsto a Brindisi Casale alle 10.15 è giunto all’aeroporto di Bergamo ed ha scoperto che il volo era stato cancellato. Tutto questo dopo una lunga e stressante attesa nell’area imbarchi, senza ricevere alcuna informazione circa le cause e la durata del ritardo, che lo stesso era stato definitivamente cancellato.
Recatosi subito presso la biglietteria della Ryanair in aeroporto per essere riprotetto sul volo successivo, nonostante le sue rimostranze gli è stata proposta la riprotezione su Brindisi solo per il volo in partenza ben due giorni dopo, ossia alle 06.35 del 10 gennaio.
Il passeggero, consulente aziendale ha così perso due importanti appuntamenti lavorativi nel Salento, da tempo programmati per il 9 gennaio ed è stato costretto a riprogrammarli per marzo 2017. Inoltre, pur avendo avvisato del mancato arrivo l’albergo di Galatina, prenotato prima della partenza, è stato comunque costretto a pagare, per le due notti non godute, l’importo di 180 euro.
In risposta al reclamo, Ryanair motivava la cancellazione del volo del 08.01.2017 in ragione di condizioni atmosferiche a Brindisi, così disconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria del deducente. In corso di causa, tuttavia, si forniva la prova dell’operatività dell’aeroporto di Brindisi l’8 gennaio dove, negli stessi orari in cui era previsto l’arrivo del volo cancellato, erano regolarmente decollati e atterrati altri aeromobili.
Ryanair è stata condannata a risarcire 430 euro di cui 250 per indennizzo contrattuale e ulteriori 180per le spese sostenute per le due notti in albergo non godute, oltre interessi e spese legali.
“Questa pronunzia conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004 – Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce – riconosce ai passeggeri vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche il rimborso per le spese sostenute in conseguenza dell’evento imputabile alla compagnia”.
BrindisiOggi
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