Rifiuti in discarica senza trattamento, Magno: “Non vengono tutelati gli abitanti della zona, e quella ordinanza si poteva evitare”

INTERVENTO/ L’Ordinanza n. 12 del 04/12/2015 del Presidente della Regione, con la quale si conferiscono i rifiuti “non differenziati” nella discarica di Formica, con la sola operazione meccanica di triturazione e senza alcuna attività di “biostabilizzazione”, rappresenta l’ennesima azione effettuata in spregio alla vivibilità in un ambiente sano e non inquinato cui hanno diritto gli abitanti delle contrade poste nell’intorno vasto di Formica e nei territori di Brindisi e S. Vito dei Normanni.

franco-magnoTutte le proteste, le manifestazioni, le lotte, fatte dagli abitanti, riuniti in Comitati e con il sostegno delle Associazioni ambientaliste di volontariato, paiono vanificate da un’Ordinanza che supera le disposizioni normative relative al conferimento dei rifiuti in discarica e che, in particolare, è contro gli stessi abitanti e la salvaguardia dell’ambiente e della salute.

L’Ordinanza, infatti è stata firmata dal Presidente della Regione in virtù dei poteri conferiti dall’art. 191 comma 1 del T.U.A. (D.Lgs 152/06)  che può essere attivata solo: “….qualora  si  verifichino situazioni di eccezionale  ed  urgente  necessità  di  tutela  della salute  pubblica  e  dell’ambiente  e  non   si   possa   altrimenti provvedere.

Inoltre il comma 3 dell’art. 191 riporta testualmente che:Le Ordinanze di cui al comma 1 indicano  le  norme  a  cui  si intende derogare e sono adottate su parere degli organi  tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con  specifico  riferimento alle conseguenze ambientali ”; altresì proprio in virtù delle disposizioni in potere di “Ordinanza”, di cui alla L. 225/1992 art. 5 comma 5 si rileva che : Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate”.

Ritengo che l’Ordinanza n. 12-Formica, fatta salva la mia incompetenza giuridica, non risponde a quanto riportato dall’art. 191 del D.Lgs 152/2006 e dallo stesso art. 5 comma 5 della L 225/1992 in quanto:

  • non sono riportate le norme per le quali l’Ordinanza va in deroga;
  • non è motivato, dal punto di vista della tutela dell’ambiente e della salute pubblica degli abitanti delle Contrade poste nell’intorno vasto di Formica, lo smaltimento in discarica senza la preventiva “biostabilizzazione” del rifiuto indifferenziato.
  • Non è adeguatamente motivata la “impossibilità di provvedere altrimenti”.

A prescindere dal risentimento personale, avendo vissuto direttamente le manifestazioni di protesta con gli abitanti delle Contrade, riconoscendo che nella logica e negli obiettivi del Commissario dell’OGA la discarica della Formica Ambiente rappresenta una soluzione immediata all’emergenza ambientale e sanitaria derivante dall’abbandono dei rifiuti in strada e che la stessa Formica Ambiente ha dimostrato di possedere esperienza e professionalità adeguate a ben gestire l’impianto, mi chiedo: l’Ordinanza era realmente necessaria?

Vi erano possibilità alternative alla potenziale contaminazione odorigena e sanitaria dello smaltimento di rifiuti non biostabilizzati?

La risposta, meditata, è sicuramente positiva ed è conseguente proprio all’attività svolta dal Commissario dell’OGA; infatti, proprio in virtù dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 13/10/2015 con la quale si autorizzavano i 9 comuni dell’ARO BR 1/W e dei comuni di Fasano e Cisternino a conferire 90 tonn/giorno di rifiuti “non differenziati” nell’impianto della CISA Spa di Massafra, dotato di “celle di biostabilizzazione”, trituratore ed annessa discarica, si è alleggerito il “carico” di rifiuti da trattare presso l’impianto ex CDR di Via Pandi, nella zona industriale di Brindisi, a circa 150-160 tonn/giorno. 

Nell’Ordinanza n. 10 è testualmente riportato che il gestore Nubile Srl “rappresenta che allo stato attuale ed all’attuale livello di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, non è possibile gestire l’impianto di biostabilizzazione alle condizioni espresse dai provvedimenti autorizzativi (oltre 300 tonn/giorno). In tal senso sarebbe necessario ridurre di circa il 50% gli attuali quantitativi conferiti”.

L’OGA riconosce, quindi, che l’impianto di CDR, alla data del 13/10/2015, data di emissione dell’Ordinanza n. 10, era in grado di “gestire” la biostabilizzazione dei rifiuti per un quantitativo pari circa 150-160 tonn/giorno.

Ed era proprio così! Con tutte le criticità strutturali esistenti nelle 12 “biocelle” dell’impianto di CDR, come ha fatto il gestore Nubile, nella stessa maniera l’AMIU Puglia Spa avrebbe potuto, biostabilizzare e portare a Formica il rifiuto, evitando anche l’Ordinanza n. 12 e le relative conseguenze sulla contaminazione “odorigena” che ne derivano.

Infatti, ciascuna “biocella” ha capacità volumetrica tale da poter contenere 200-220 tonnellate di rifiuti indifferenziati triturati e, quindi, superiore alla quantità giornaliera di rifiuti trasferiti dai comuni.

In virtù del fatto che l’Ordinanza n. 12-Formica deroga sui valori dell’Indice Respirometrico Dinamico (IRD), che altro non è che la capacità di contaminazione odorigena, e sui valori di “DOC” (carbonio organico disciolto), cosa sarebbe cambiato se le stesse deroghe fossero state applicate ai rifiuti posti nelle “biocelle” dell’impianto di ex CDR di via Pandi?

In effetti la Regione aveva già derogato al limite IRD, per il rifiuto nelle “biocelle” dell’impianto, elevandolo a 1000!

Con la richiamata deroga sull’IRD la “biostabilizzazione” del rifiuto si sarebbe potuta effettuare in soli 7-8 giorni (vedi Ordinanza n. 7/2014 x Daneco e Amiu) ed al contempo l’AMIU avrebbe potuto operare sulle restanti 4-5 “biocelle” realizzando gli interventi utili ad un migliore funzionamento delle stesse (canalizzazioni insufflaggio, controllo temperatura, ecc.) .

Insomma, da cittadino senza maschere e vincoli, ritengo di poter esprimere l’inutilità della “Ordinanza n. 12-Formica”, la sua incompletezza normativa, la possibilità reale di produrre inquinamento odorigeno nell’intorno della discarica di Formica, la totale mancanza di “presidi ambientali” e l’ulteriore danno economico che verrà a produrre.

Ai Sindaci, per i motivi richiamati e che hanno poteri di “Ordinanza” simili a quelli del Presidente della Regione (art. 191 comma 1 TUA), lancerei l’invito ad opporsi ed a ripristinare condizioni tali da evitare l’insorgere di problemi ambientali ed igienico-sanitari a Formica e di contenere i “costi sociali” della gestione dei rifiuti.

Francesco Magno

geologo

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