BRINDISI- Con recente Ordinanza del 23 gennaio 2023 il Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro, nella persona della Dott.ssa Foggetti, ha accolto un ricorso ex art. 700 c.p.c. di un cittadino brindisino proposto tramite istanza cautelare d’urgenza a firma degli Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI dell’ADOC–UIL Brindisi. L’aspetto di maggior rilevanza è dovuto al fatto che già in precedenza l’Ente previdenziale era stato condannato con analoga pronunzia ma, nonostante il precedente, ha reiterato tale comportamento dichiarato pertanto, per la seconda volta, illegittimo dal Tribunale di Brindisi. Infatti, nella vicenda che ha tristemente coinvolto l’utente, il reddito di cittadinanza veniva improvvisamente revocato dall’INPS per il presunto superamento della soglia patrimoniale prevista dal Decreto Legge n. 4 del 2019. In realtà, tale norma non disciplina in maniera specifica ipotesi in cui vi sia un superamento della soglia per situazioni fattuali alternative a quelle specificatamente elencate. È il caso in cui si è trovato il cittadino rivoltosi all’Adoc-Uil il quale aveva ricevuto arretrati relativi al mancato riconoscimento dell’invalidità i cui importi avevano accresciuto la situazione reddituale oltre la soglia di € 6.000,00. Nonostante molteplici missive inviate dai legali dell’Adoc, che hanno compiutamente esposto all’INPS tale situazione, l’Istituto rigettava integralmente le richieste comunicando semplicemente il superamento della soglia. In particolare i legali facevano notare come il richiamato superamento fosse dovuto a somme comunque disciplinate dall’art. 2 d.l. n. 4/2019 che al n° 3) prevede come “i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente in condizione di disabilità”. Su tale aspetto, infatti, la Dott.ssa Foggetti, sposando integralmente l’interpretazione fornita dai legali, scrive testualmente:”Ne discende che, il patrimonio mobiliare del ricorrente appare al di sotto della soglia di legge pari ad € 11.000,00, vale a dire € 6.000,00 a cui vanno aggiunti € 5.000,00, in ragione dell’incremento da imputare in ragione della disabilità dell’interessato. Né conferente appare il richiamo all’art. 3, co. 11 d.l. n. 4/2019, non ravvisandosi alcuna variazione patrimoniale comportante una perdita dei requisiti economici prescritti per il reddito di cittadinanza, essendo, nel caso di specie, la soglia economica pari ad euro 11.000,00 non superata dal ricorrente per le motivazioni sopra ampiamente esposte. Il principio di diritto espresso è di assoluta importanza poiché il Tribunale di Brindisi, con il provvedimento emesso, ha confermato e tutelato il diritto dei soggetti fragili. Segnatamente, ha riconosciuto la sussistenza (anche con riferimento al danno grave ed irreparabile) dell’esiguo reddito ed ha, conseguentemente, dichiarato “l’illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza, con conseguente condanna di Inps all’emissione dei provvedimenti consequenziali. Tale innovativa pronunzia della Sezione Lavoro non può che costituire un importante apripista per la tutela dei soggetti deboli per i quali l’erogazione del RDC costituisce un effettivo contributo indispensabile per la sopravvivenza.
BrindisiOggi
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