Niente spese legali per multa annullata in tribunale: storica sentenza della Cassazione

ROMA – La sentenza è di quelle che creano un precedente a livello nazionale: chi impugnerà un verbale di contravvenzione in Tribunale, non pagherà le spese legali se vedrà riconosciuto l’annullamento della sanzione.

E’ questa l’ennesima vittoria conquistata dall’Adoc. La vicenda inizia nel lontano 2011, quando la brindisina P.P. fa ricorso per un verbale di contravvenzione elevato con VistaRed dal Comune di Lizzanello, che viene accolto dal Giudice di Pace di Lecce. Senza alcun motivo, però, il giudice compensa integralmente le spese di giudizio.
Gli avvocati Elia e Masi, pur avendo vinto in primo grado, ricorrono in appello solo per le spese legali, sostenendo un principio semplice, spesso disatteso dalla Magistratura: per il ricorrente, non v’è beneficio dalla compensazione delle spese di lite, poiché pur avendo avuto l’annullamento della sanzione, deve pagare le spese legali e il contributo unificato che in questo caso era più oneroso della stessa multa.
Se da un lato la donna on ha pagato la multa (annullata perché elevata con apparecchiatura non conforme), dall’altro ha dovuto, di fatto, pagare le spese del contributo unificato di 43 euro, oltre alle spese legali. Un’ulteriore sconfitta per le tasche del ricorrente.
“Si tratta, in altre parole, di una palese violazione sia dell’art. 24 Cost. comma 1, che garantisce la tutela giurisdizionale anche attraverso il rigoroso rispetto della legalità processuale – spiegano gli avvocati di Adoc – sia del fondamentale principio secondo cui il processo non deve andare a danno della parte che ha (avuto) ragione”.
Motivazioni che sono state valorizzate in secondo grado dinanzi al Tribunale di Lecce, che per la seconda volta ha dato torto alla cittadina brindisina, condannandola anche al pagamento di un’ingente somma a titolo di spese legali. È a questo punto che la donna ha avanzato ricorso in Cassazione, grazie agli avvocati Vincenzo Farina e Danilo Di Serio, che ribadivano la linea portata avanti dai colleghi Elia e Masi.

Venerdì scorso (1 aprile) la Suprema Corte ha testualmente stabilito che “il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il Giudice per giusti motivi (art. 92 c.p.c.) ha il potere di compensare le spese, comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111, 6° comma, Cost.). In questo caso, non vi è una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese né sono evidenti particolari motivi in tal senso tenuto conto del principio di causalità e dell’accoglimento dell’opposizione. Donde l’accoglimento del ricorso, con cassazione e rinvio, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecce in persona di altro Magistrato”.

Alla luce della inconfutabile sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che ha sposato pienamente le argomentazioni della cittadina brindisina, i Giudici leccesi dovranno rivedere le proprie decisioni peraltro già più volte stigmatizzate dai legali dell’Adoc.

BrindisiOggi

2 Commenti

  1. articoli utilissimi alla cittadinanza che spesso,troppo spesso,non capendo a fondo articoli e sopra tutto decisioni di giudici troppo spesso superficiali con errori in tal senso

  2. Ne abbiamo piene le tasche di questi giudici che fanno i propri comodi a spese dei cittadini.
    Ecco perché, come tutti i lavoratori, dovrebbero pagare di tasca propria le spese per simili errori; vedremmo allora quanti di loro sarebbero convinti veramente delle decisioni che assumono, fregandosene altamente dei danni che queste provocano, aimé, a coloro che non hanno la possibilità di ricorrere alla Suprema Corte.

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