BRINDISI- La Asl di Brindisi condannata per comportamento antisindacale nei confronti della AAROI EMAC PUGLIA . Lil decreto è stato firmato dal giudice del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, Gabriella Puzzovio, che ieri ha accolto il ricorso presentato dall’ Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani di Puglia contro l’atteggiamento omissivo della Azieenda Sanitaria Locale di Brindisi. In particolare, la sigla AAROI-EMAC deduceva di aver proclamato un primo sciopero in data 14 novembre scorso, poi, riproclamato l’8 dicembre per il 18 dicembre; di aver inoltrato le necessarie comunicazioni alle Autorità competenti, compresa la ASL, richiamando l’attenzione sull’obbligo del datore di lavoro di trasmettere i nominativi dei dirigenti da adibire al servizio durante il turno di sciopero, 5 giorni prima. Non solo, con riferimento al presidio ospedaliero “Di Summa Perrino” di Brindisi, il rappresentante aziendale dott. Picoco, in data 14.12.2023 aveva sollecitato la comunicazione dell’ASL a mezzo p.e.c., senza tuttavia ricevere idoneo riscontro. Stando così i fatti, si legge nell’ordinanza del giudice Puzzovio, il dottor Calò, direttore dell’ Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, per il giorno dello sciopero considerava presenti i dirigenti medici chiamati per tale data in servizio e per coprire tutti i turni richiamava anche alcuni dirigenti medici dalle ferie, come il dottor Landolfo. Durante il giorno dello sciopero, quindi, taluni medici venivano assegnati a servizi non urgenti altri spostati in altri servizi sebbene avessero chiesto di esser sostituiti per scioperare. I fatti così rappresentati davanti al Tribunale e comprovati dalla documentazione hanno indotto il giudice alla seguente conclusione : “Nel caso in esame, come rilevato dalla ricorrente l’azienda opponente non ha assolto agli obblighi di cui alla normativa di settore precitato, non avendo determinato, in occasione dello sciopero del 18.12.2023 i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili comunicandoli alle Organizzazioni sindacali “almeno 5 giorni prima”. Nello specifico, è accaduto che, gli elenchi erano stati affissi il 16 dicembre, quindi, due giorni prima dello sciopero, senza alcuna previa comunicazione nei termini di legge al sindacato. Inoltre, il dirigente dott. Calò aveva organizzato l’attività del 18.12.2023 facendo sì che venissero garantite sia le attività di urgenza che in elezione. Di conseguenza è avvenuto che le richieste di sostituzione, anche se tempestivamente inoltrate non sono state soddisfatte; mentre per altre richieste il sostituto è stato assegnato al turno in cosiddetta “prestazione aggiuntiva”. In sostanza, l’ASL, secondo il giudice, ha tardato la comunicazione dei contingenti, ha omesso le comunicazioni alle organizzazioni locali e fino alla fine ha modificato i turni al fine di garantire non solo le prestazioni essenziali, ma anche latro genere di prestazioni. Il Tribunale di Brindisi, quindi, per tramite il giudice Puzzovio, non solo ha accolto il ricorso della AAROI EMAC PUGLIA dichiarando l’antisindacalità della condotta tenuta dall’azienda sanitaria ma ha condannato la stessa al pagamento delle spese processuali.
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