Il Tar riapre masseria Triticum: “Non si può chiudere l’attività commerciale per piccoli abusi”

FRANCAVILLA FONTANA  –  Il Tar riapre masseria Triticum a Francavilla Fontana: sarebbe illegittimo l’ordine di chiusura per difformità urbanistica. E’ questo l’esito del contenzioso tra i titolari della struttura ricettiva insediata all’interno di una masseria risalente al 1700 e il Comune di Francavilla Fontana.

Il TAR Lecce, infatti, con sentenza n. 1917/2021 (Pres. Pasca, Rel. Cappadonia) ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto per conto dei proprietari contro l’ordine di chiusura che era stato adottato dal Settore Attività Produttive a seguito dell’accertamento di alcune difformità edilizie.

Nella decisione i giudici Amministrativi, accogliendo le tesi difensive degli avvocati difensori, hanno affermato l’importante principio per cui i piccoli abusi non possono influire sulla normale prosecuzione dell’attività commerciale e il Comune è sempre chiamato a fare questa valutazione preliminare prima di assumere determinazioni drastiche destinate ad incidere sul tessuto produttivo locale; sicché, non può mai essere ordinata la chiusura dell’attività relativamente all’intera struttura a fronte di un’abusività solo parziale dell’immobile. Ciò anche in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza di matrice comunitaria.

Il tutto, peraltro, secondo una visione di favore per le strutture turistico ricettive che ormai rappresentano un elemento centrale per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Tra l’altro, nel caso specifico, il Comune non aveva neanche considerato che i titolari della masseria avevano presentato una pratica di sanatoria relativamente alle difformità contestate e quella pratica non era stata correttamente definita.

Anche su questa questione il TAR salentino, condividendo le argomentazioni degli avvocati Quinto, ha evidenziato che prima di adottare l’ordine di chiusura gli uffici comunali avrebbero obbligatoriamente dovuto esaminare e concludere il procedimento di sanatoria, tanto più che non si può pensare di inibire la normale prosecuzione dell’attività commerciale per supposte violazioni urbanistiche che non si sono neanche tradotte in provvedimenti sanzionatori edilizi.

“La decisione è di particolare rilevanza – ha affermato l’avvocato Quinto – perché delinea con chiarezza i passaggi dei procedimenti sanzionatori cui gli uffici comunali sono tenuti ad attenersi in caso di accertamento di abusi parziali sulle strutture turistiche insediate sul nostro territorio”.

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