INTERVENTO- Alla scorsa seduta di consiglio comunale c’è stata la presa dell’ingresso in assise di Giampiero Epifani al posto di Raffaele Iaia, dopo la sentenza del Tar che ha dato ragione al primo. Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’ex capogruppo dell’Udc Raffaele Iaia che ha già impugnato il provvedimento del tribunale amministrativo.
“In riferimento a quanto accaduto nella seduta del Consiglio Comunale del 26 marzo u.s. al momento di votare l”atto di surroga di Iaia dopo l’ esito della sentenza del Tar di Lecce, posta al primo punto all’ O.d.g,
Vorrei ringraziare tutti quei consiglieri che si sono prodigati a far chiarezza, non accettando passivamente una delibera frutto di una sentenza ( molto discutibile) del Tar di Lecce che, un Consigliere Comunale di maggioranza, e “non l’interessato”, si è preoccupato con urgenza di far protocollare all’amministrazione, chissà perché !!!
Sicuramente molti consiglieri comunali, in questi pochi mesi di collaborazione, stavano apprezzando l’umile contributo che nelle varie occasioni ho dato sia nell’operato che nel confronto, e di ciò ho avuto dimostrazione ricevendo da molti di loro, sia di maggioranza che di opposizione, parole di sostegno e rammarico per la mia uscita dal consiglio comunale.
Sicuramente per qualcuno sono ingombrante politicamente, e per sfuggire al confronto si cercano di usare metodi ancora al di fuori della democrazia e del dibattito politico, nascondendosi dietro ignobili fatti.
Va evidenziato comunque che alle operazioni di voto 4/5 consiglieri di maggioranza rimanevano fuori dall’aula per non partecipare al voto, e ben 13 consiglieri si astenevano, e solo 10/11 approvavano l’atto deliberativo,
e non credo che ciò possa non far pensare o essere sottovalutato………………
Ora sarà un altro grado del giudizio a stabile dove sta l’errore, anche il Ministero dell’Interno rispondendo il 20.01.2015 al quesito su surroga consigliere e rinuncia del candidato primo dei non eletti, chiarisce:
“Al riguardo, si osserva che non appare configurabile, mediante l’ipotizzata dichiarazione preventiva di rinuncia alla carica, una dismissione dello status di consigliere prima di averlo acquisito. Al riguardo, si osserva che non appare configurabile, mediante l’ipotizzata dichiarazione preventiva di rinuncia alla carica, una dismissione dello status di consigliere prima di averlo acquisito”.
BrindisiOggi
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