BRINDISI –Sicurezza alla guida sulle strade della provincia di Brindisi, i carabinieri del comando provinciale nei primi 6 mesi del 2018 hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza ben 30 persone. Oltre il doppio del primo semestre dell’anno precedente quando furono denunciati 14 soggetti. Per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi alle verifiche sanitarie finalizzate ad accertare lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti nel primo semestre 2018, sono state deferite in stato di libertà 12 persone; mentre l’anno prima 7.
La norma di riferimento per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza è l’art.186 del codice della strada: che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato, vi sono infatti tre soglie: la prima per valori superiori a 0,5g/l e non superiori a 0,8g/l (grammi/litro) contempla una sanzione di natura amministrativa pecuniaria con la depenalizzazione dell’illecito; la seconda con un tasso alcolemico superiore a 0,8g/l e non superiore a 1,5g/l integra una contravvenzione punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto; la terza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con sanzioni congiunte dell’arresto e dell’ammenda comminate in misura maggiore rispetto alla seconda soglia. Alle sanzioni più afflittive previste dalla terza soglia si aggiunge la confisca obbligatoria del veicolo –salvo che non appartenga a terzi- nonchè la revoca della patente di guida. Il legislatore ha altresì previsto un aggravamento della pena, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un sinistro stradale; nella considerazione dell’allarme sociale connesso alle condotte che si verificano in orario notturno è stata prevista specifica aggravante che si applica nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza venga commessa tra le 22.00 e le ore 07.00. Ulteriore aspetto concerne l’obbligo di sottoporsi alle verifiche sanitarie, nel caso in cui si è coinvolti in un sinistro stradale ovvero quando emergono una serie di elementi psicofisici da cui si possa desumere lo stato di ebbrezza nonché la positività al pre-test fatto con l’etilometro.
Inoltre, l’art. 186-bis “Guida sotto l’influenza dell’alcool” per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose”, prevede che i conducenti che guidano dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 163 a 658€, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Nel caso in cui il conducente, nelle medesime condizioni, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate.
Per quanto riguarda il rifiuto dell’accertamento finalizzato al riscontro dello stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la norma sanzionatoria punisce tale comportamento con sanzioni di natura penale, pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, –salvo che non appartenga a persona estranea.
BrindisiOggi
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