BRINDISI- Direttore sportivo del Circolo Tennis sospeso perché privo di green pass rafforzato, l’avvocato: “Violata la privacy del mio cliente”. Qualche giorno fa il Circolo Tennis di Brindisi ha inviato a tutti i soci una mail mettendoli al corrente di una controversia con il direttore sportivo del Circolo. Nella missiva si allegavano documenti privati che spiegavano la ragione della sospensione dall’incarico del medesimo. Dati sensibili e circostanze descritte sono state pubblicate e diffuse scatenando commenti e giudizi impropri in danno dello stesso direttore sportivo che oggi attraverso il suo avvocato, Egle Tatiana Ignoni, così replica.
Pubblichiamo di seguito integralmente la risposta dell’avvocato Ignoni.
“L’avv. Egle Tatiana Ignoni rivendica il Diritto alla riservatezza per il proprio assistito in merito ai fatti “privati ed interni” del Circolo Tennis di Brindisi arbitrariamente divulgati, e strumentalizzati, con fini “dubbi” in data 28 febbraio u.s.
Evidenzia la illegittimità di siffatto comportamento, e della pedissequa diffusione della prefata corrispondenza privata, contenente “dati personali, e sensibili”!
La sottoscritta per evidenti ragioni di tutela del proprio assistito, Socio, Consigliere, e Direttore Sportivo fino al 15 febbraio u.s., del Circolo Tennis di Brindisi, si riserva di adire le competenti A.G. nei confronti di coloro, che “arbitrariamente” abbiano diffuso atti, e corrispondenza privata, e riservata.
Invita altresì, lo stesso Circolo Tennis di Brindisi, in persona del suo Presidente pro tempore, a chiarire anche il proprio dissenso per la prefata illegittima divulgazione; “incauto” gesto, che sicuramente non onora in nessuna forma, il vincolo sportivo, ed umano, che a prescindere dagli attuali “dissapori” tra le parti, governa di fatto il Sodalizio in questione!
Per maggior chiarezza di intenti, alla luce delle molteplici ripercussioni che siffatto articolo ha suscitato nei confronti del mio cliente, il sottoscritto procuratore evidenzia che il suo intervento accanto al Socio era doveroso, onde chiarire al Circolo l“interpretazione” delle norme in materia sanitaria.
In particolare, per scrupolo di parte si evidenzia che ai sensi, e per gli effetti della nota impartita, e chiarita anche dal Dipartimento dello Sport, con mail del 17 gennaio 2022 – direttamente inviata al Socio in questione- chiariva <<in base all’art. 8, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221 e all’art. 1, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, solo i possessori di certificazione verde rafforzata, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (…) Di contro, non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all’aperto anche presso centri e circoli sportivi (…) In aggiunta, con la pubblicazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni (…) Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”)>>.
Alla luce di tanto, non vi è chi non veda come il mio assistito, ed eventualmente altri Soci nelle “sue condizioni”, possano chiedere di accedere singolarmente ed utilizzare i campi all’aperto; inoltre, in merito alla qualifica di Direttore Sportivo, sospesa, e contestata, il mio rappresentato aveva già nominato, come per Statuto, altro suo collaboratore, che avrebbe di fatto potuto “colmare”, momentaneamente la sua “assenza fisica”.
Ragion per cui nei termini “privati” del proprio Statuto, e nell’attuazione della normativa vigente, siffatta questione non doveva diventare di “dominio pubblico” , ma essere semplicemente risolta con “spirito sportivo” in ossequio ai diritti vantati dalle parti! Nessuna strumentalizzazione del caso per diffondere dati sensibili!
Ricordo a me stessa che le “scelte sanitarie” non sono sindacabili, e sono personalissime, non utilizzabili da altri (soggetti privati), per limitare e/o alterare altrui diritti fondamentali, tra cui il diritto di esprimere il proprio pensiero, il diritto alla difesa, ed alla privacy!
Altre questione riportate nell’articolo, per opportunità professionale, e correttezza nei confronti del Sodalizio Sportivo, sono esonerati quivi da chiarimenti ulteriori, onde non incorrere, in inopportune dinamiche tecniche espositive.
Tanto dovevo in virtù di un diritto di difesa morale, e professionale, oltre che di chiarezza di intenti, e genuinità di azioni”.
Nota: la redazione resta a disposizione dell’A.G. qualora si ravvisino estremi di reato.
BrindisiOggi
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