BRINDISI – Controlli de carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi nelle aziende agricolo di San Vito, Fasano e Francavilla Fontana, Ceglie messapica, Villa Castelli. Operazione in collaborazione con i Carabinieri del N.I.L.( Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi). L’attività di controllo si è articolata per l’intero arco giornaliero, con particolare riferimento alle prime ore del mattino ritenute di estrema sensibilità per lo spostamento dei braccianti. Lotta contro il caporalato ma anche contro i titolari delle aziende che fanno affidamento ai caporali e che hanno lavoratori in nero.
Sono state verificate 25 aziende agricole operanti nel campo della coltivazione e raccolta di prodotti ortofrutticoli e della viticoltura. Sono stati identificati 289 braccianti agricoli operanti nell’ambito delle aziende, di cui 7 sono risultati in nero, sono state altresì elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 55.263,00 euro. Sono stati deferiti in stato di libertà 2 imprenditori agricoli le cui attività sono state sospese, rispettivamente uno titolare di un’azienda in Carovigno e uno in Brindisi poiché è stata riscontrata la presenza di lavoratori in nero.
Sulla scorta dei dati acquisiti sul campo, sul conto delle aziende e dei braccianti, saranno effettuati presso gli uffici competenti, ulteriori approfondimenti in ordine alla regolarità delle posizioni contributive/previdenziali.
Lo sfruttamento del lavoro è fenomeno sempre più diffuso che si caratterizza per le patologiche manifestazioni delle relazioni di lavoro e che viene agevolato dalla condizione di disagio e/o vulnerabilità di una delle parti del rapporto, frequentemente, ma non esclusivamente, migrante e/o proveniente da diverse Nazioni. L’emersione di queste forme di lavoro forzato o di grave sfruttamento lavorativo è ardua per la vulnerabilità e il timore delle vittime, nonché per la oggettiva difficoltà di monitorare e investigare il fenomeno. L’art.1 della legge 199/2016 ha prodotto una nuova formulazione dell’art. 603 bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). La norma non è più centrata sul solo caporalato, ma sanziona anche il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l’attività di intermediazione (ovvero anche -ma non necessariamente- con l’utilizzo di caporalato), sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno. In particolare l’art.603, 2°comma del codice penale prevede una circostanza aggravante, qualora i fatti siano commessi con l’esercizio di violenza o minaccia. Nel terzo comma, invece, vengono elencate le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori, cioè la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la ripetuta violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
BrindisiOggi
2 Trackbacks / Pingbacks