Contesta cartella di Equitalia per multa mai notificata e vince

BRINDISI – Riceve cartella di Equitalia per una multa non ricevuta, dopo un anno il Giudice di Pace di Brindisi gli dà ragione: se non ci sono prove che attestino l’infrazione, la multa e la conseguente cartella Equitalia sono nulle.

È quanto è successo al signor Marco Di Paola, utente di Adoc Brindisi che si è affidato ai legali dell’associazione per questa vicenda intricata, che si è sciolta dopo un anno.

Il 4 aprile 2015 Marco ha ricevuto una cartella di pagamento di Equitalia che richiedeva il pagamento di una multa (224, 74 euro) per violazione del codice della strada, ad un autovelox nel Comune di Lazise che si riteneva notificato il 30 ottobre 2012. L’uomo, non avendo mai ricevuto alcuna notifica relativa alla multa, si è rivolto agli avvocati Marco Elia e Marco Masi dell’Adoc: alla prima udienza dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi si è costituita solo Equitalia. Assente il Comune di Lazise.

A distanza di un anno, il Giudice di Pace di Brindisi si è pronunciato in favore del signor Di Paola, dichiarando la cartella annullata e inefficace.

“Nessuna prova è stata fornita dal Comune di Lazise, che non solo non si è costituito in giudizio rimanendo contumace ma non ha comunque nemmeno prodotto il verbale di contestazione che si assume notificato in 30.10.2012 e che sarebbe il titolo necessario, quale atto presupposto, per l’intrapresa esecuzione”

In pratica, il Comune non avrebbe assolto all’onere di fornire la prova, suo obbligo in sede di giudizio, dell’esistenza del verbale di contestazione dell’infrazione del Codice della Strada, né la notifica al destinatario.

Per il Giudice di Pace, “non si può ritenere valido l’estratto di ruolo in atti prodotto dall’Equitalia, trattandosi di un mero atto interno”, che non produrrebbe effetti nella sfera giuridica del destinatario e che non farebbe comunque riferimento alla presunta notifica del destinatario del verbale di contestazione posto alla base della cartella opposta.

“Nemmeno Equitalia, sebbene incaricata della riscossione e tenuta a dimostrare la legittimità del proprio operato, ha depositato il verbale anzidetto, dimostrando di aver legittimamente proceduto all’emissione della cartella oggetto del presente giudizio”.

BrindisiOggi

1 Commento

  1. Non sono nè poche nè sporadiche le sentenze emesse dai tribunali e dalle commissioni tributarie che accettano il ricorso dei “tartassati”. Pertanto: ricorrete gente, ricorrete. Che anche l’equitalia è composta da uomini: possono sbagliare.

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