BRINDISI- Alla guida dell’auto dopo aver bevuto e senza mai aver conseguito la patente, denunciato 36enne. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno deferito in stato di libertà un 36enne del luogo, per guida sotto l’influenza dell’alcol e per guida senza patente perché mai conseguita. L’uomo nella tarda serata nell’ambito di un posto di controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida dell’autovettura fiat punto di proprietà, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. Sottoposto alla prova dell’etilometro gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,77 G/L. Nella circostanza gli operanti hanno accertato che l’uomo era alla guida senza aver conseguito la patente di guida reiterando un comportamento recidivo nel biennio e pertanto è stato deferito anche per questo reato.
Nell’ipotesi appena descritta la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato alla quale si applica la pena dell’arresto sino ad un anno. E’ una delle due ipotesi dell’art.116 del codice della strada che riveste carattere penale restando esclusa dalla depenalizzazione, poiché è stato accertato un comportamento recidivo nel biennio. In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per la reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo trova applicazione la sanzione accessoria della confisca. La seconda ipotesi dell’art.116 che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.
Per quanto riguarda invece la guida in stato di ebbrezza è l’art.186 del codice della strada: che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato, vi sono infatti tre soglie:la prima per valori superiori a 0,5g/l e non superiori a 0,8g/l (grammi/litro) contempla una sanzione di natura amministrativa pecuniaria con la depenalizzazione dell’illecito; la seconda con un tasso alcolemico superiore a 0,8g/l e non superiore a 1,5g/l integra una contravvenzione punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto; la terza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con sanzioni congiunte dell’arresto e dell’ammenda comminate in misura maggiore rispetto alla seconda soglia. Alle sanzioni più afflittive previste dalla terza soglia si aggiunge la confisca obbligatoria del veicolo –salvo che non appartenga a terzi- e la revoca della patente di guida.
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