BRINDISI- Con una recentissima e fondamentale sentenza, il Tribunale di Brindisi, ha rigettato l’azione promossa da Sky Italia nei confronti di un proprio abbonato.
Sky Italia aveva convenuto in giudizio il proprio abbonato in quanto, a dire della società, la smart card dello stesso era stata trovata in uso in un locale pubblico e che, al riguardo, era stato redatto un verbale di contestazione da un agente Sky.
La società, inoltre, chiedeva al Tribunale di Brindisi di condannare la signora al pagamento di una somma pari ad 6.960 euro a titolo di penale in virtù di una determinata clausola contenuta nel contratto di abbonamento.
La donna, difeso dall’avvocato Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori ed esperto di clausole abusive, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti fornita da Sky, la validità del verbale di contestazione e la clausola penale in base alla quale la società chiedeva la condanna alla corresponsione della somma di 6.960 euro a titolo di penale.
Dopo quasi sei anni di causa, il Tribunale di Brindisi ha accolto le tesi difensive del consumatore.
“Siamo molto soddisfatti per questa importante vittoria giudiziaria – afferma l’avv. Emilio Graziuso – Innanzitutto, nel corso del processo siamo riusciti a dimostrare l’assoluta inattendibilità del verbale redatto dall’agente Sky poiché era privo di elementi essenziali e non era ai stato sottoscritto sia dal titolare della card sia dal titolare dell’esercizio commerciale nel quale Sky sosteneva che fosse stata trovata in uso la smart card. Inoltre, è stata accolta l’eccezione di abusività della clausola contenuta nel contratto di abbonamento secondo la quale il consumatore, in caso di utilizzo della card nell’ambito di una attività commerciale avrebbe dovuto pagare la somma di € 6.960,00 a titolo di penale”.
“E’ indubbiamente di importanza generale per tutta la categoria dei consumatori, la dichiarazione di abusività della clausola penale contenuta nei contratti Sky – conclude l’avv. Graziuso – Essa, infatti, provoca ai danni del contraente più debole un significativo squilibrio, di carattere negativo, dei diritti ed obblighi di quest’ultimo nei confronti dell’operatore professionale. Inoltre, la clausola in esame provoca anche uno squilibrio di carattere economico. Il Tribunale di Brindisi ha, infatti, evidenziato come sia sproporzionata una penale di € 7.000,00”
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