BRINDISI- Nuova ordinanza sulle zone balneari della costa brindisina. Il commissario straordinario al Comune di Brindisi, Cesare Castelli, firma una nuova ordinanza ad integrazione della prima ripristinando la fruizione di alcuni stabilimenti balneari e di tratti di spiaggia libera con alcune prescrizioni.
Resta il divieto assoluto sulle aree definite “PG3 aree a pericolosità geomorfologica molto elevata” quali: Cala Materdomini a esclusione, perché agibile, della fascia nord a partire dal confine tra l’ex Lido ufficiali Marina (non balneabile) e il Lido del Sole (in minima parte); l’area compresa tra il confine nord dell’ex Lido Poste (escluso dal vincolo di divieto) sino al confine nord del territorio comunale.
Sono agibili, invece, località Sbirri a partire a nord dallo sfocio del Canale “Pantano”; località Gallico (a nord del canale Giancola e della Torre Testa) a partire dal confine dello stabilimento balneare “Lido Giancola”; località Apani a partire dallo stabilimento l’Arca di Noè sino al Lido del Sole; località Terraerosa, sino al confine nord del territorio comunale; aree comprese tra le Saline vecchie, a partire dallo stabilimento Ittica Sud; località canale Foggia di Rau; località Punta della Contessa.
Nell’ordinanza sono indicati anche i tratti costieri con divieto di balneazione per motivi igienico-sanitari o per interdizione dell’area marina sottoposta a tutela . Tra questi Canale Reale e riserva marina di Torre Guaceto; Canale Giancola – Canale Sbirri; porto di Brindisi; Canale Fiume piccolo, canale Fiume grande, area industriale di Brindisi; canali affluenti Le Saline-Punta della Contessa, Canale Foggia di Rau, Canale delle Cianche, Cerano, Canale Siedi.
Il divieto di balneazione per le persone e di accesso e di stazionamento sull’arenile nonché sulla battigia della falesia, sino a collaudo e accertamenti, è altresì incombente sugli stabilimenti balneari interessati dalla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata: Centro velico di Torre Guaceto con esclusione dell’area a nord non interessata dalla perimetrazione; Guna Beach, con esclusione dell’area verso l’entroterra non interessata dalla perimetrazione; Apani Beach con esclusione dell’area verso l’entroterra non interessata dalla perimetrazione; Lido del Sole con esclusione dell’area verso l’entroterra non interessata dalla perimetrazione; Arca di Noè con esclusione dell’area verso l’entroterra non interessata dalla perimetrazione; Lido Santa Lucia con esclusione dell’area verso l’entroterra non interessata dalla perimetrazione; Palm Beach con esclusione dell’area verso l’entroterra non interessata dalla perimetrazione; Polo turistico Acque Chiare con esclusione dell’area verso l’entroterra non interessata dalla perimetrazione; Lido vigili del fuoco con esclusione dell’area verso l’entroterra non interessata dalla perimetrazione.
Infine nell’ordinanza si leggono anche le prescrizioni per i titolari degli stabilimenti: “Al fine di rendere interdette dette aree classificate PG3, i titolari degli stabilimenti interessati dalla perimetrazione predetta dovranno collocare idonei manufatti di un’altezza non inferiore a un metro da realizzarsi con caratteristiche di temporaneità, precarietà ed amovibilità, il cui impatto paesaggistico/ambientale dovrà essere adeguatamente mitigato con fasce tampone con vegetazione autoctona ed assoggettato a procedimento paesaggistico ai sensi del D.L.vo 4212004 e successiva comunicazione ai sensi del D.P.R. 380/2001.
A carico degli stessi titolari è la certificazione di idoneità dei predetti manufatti all’interdizione dalle zone di pericolosità geomorfologica molto elevata – PG3, asseverato da un professionista abilitato e resa ai sensi di quanto disposto dal DPR 44512000, nonché il collocamento, lungo le aree perimetrate, di tabelle segnaletiche, formato A3 verticale, come da modello allegato alla presente come parte integrante e sostanziale”.
BrindisiOggi
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