Indennità di accompagnamento, se il ricovero è in ospedale non va restituito: ricorso vinto dall’Adoc

BRINDISI – L’Adoc di Brindisi mette a segno un altro successo: la sezione del Lavoro del Tribunale di Brindisi ha accolto un altro ricorso a firma dagli avvocati Marco Masi e Marco Elia. Oggetto del contendere è la restituzione dell’indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero. I legali dell’Adoc, oltre a presentare il ricorso, avevano impugnato l’ordinanza – ingiunzione emessa dalla Prefettura di Brindisi (ex art. 316 c.p.).

Ai cittadini, in buona sostanza, veniva richiesta la restituzione della indennità percepita e, come se non bastasse, si vedevano raggiunti da salate sanzioni che, come nel caso di specie, superavano i 4mila euro.

In passato, la Prefettura di Brindisi aveva già notificato delle sanzioni per l’indebito conseguimento di denaro quale l’indennità di accompagnamento e relative all’ipotesi in cui un soggetto sia contestualmente ricoverato presso una struttura ospedaliera ed ometta di comunicare all’INPS questo passaggio. L’esempio è quello di un malato, già percettore di un’indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trova ad essere ricoverato in Ospedale per ulteriori patologie.

La legge 18/1980 regolamenta l’erogazione dell’indennità di accompagnamento, ma all’articolo 1 comma 3, esclude dalla fruizione dell’indennità gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”. Su questo aspetto, però, si pone anche una questione d’attualità, data la condizione delle strutture ospedaliere, che vivono una perenne carenza di personale medico ed infermieristico, condizione che impone una continua assistenza da parte di parenti o conoscenti che, di fatto, sono costretti a recarsi con continuità a prestare assistenza presso il loro caro.

Nasce così, quindi, un quesito che il legislatore deve porsi: nel sancire l’esclusione dall’indennità, si intende che l’indennità di accompagnamento non è erogata in caso di “ricovero presso qualsiasi struttura” di cura oppure che l’erogazione viene meno solo in caso di ricovero presso un “istituto”, inteso come una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente un’assistenza completa ed efficiente anche di carattere personale?

Sulla vicenda si è espressa prima la Corte Costituzionale, poi la Cassazione che ha affermato che “il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce l’equivalente del “ricovero in istituto” e che l’indennità di accompagnamento può spettare all’invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana”.

La Suprema Corte, infine, ha esteso il perimetro del diritto all’indennità di accompagnamento ritenendo che essa spetti anche in caso di ricovero gratuito in ospedale laddove la struttura non assolva per intero alle funzioni cui è preordinata l’indennità di accompagno, costringendo il beneficiario a rivolgersi all’esterno erogando un corrispettivo, ad esempio, ad un infermiere privato oppure inducendo i familiari del beneficiario a fornire gratuitamente assistenza sostitutiva.

È questo il punto della questione che attanaglia le centinaia di cittadini che si sono visti arrivare cospicue sanzioni nonostante siano stati costretti, per le precarie condizioni di salute dei propri familiari o amici, a recarsi quotidianamente a far loro visita e prestare costante assistenza. L’aspetto rilevante della sentenza non riguarda solo l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione della Prefettura di Brindisi e la dichiarazione che nulla è dovuto all’INPS da parte del cittadino che ha percepito l’indennità di accompagnamento.

Le indagini, in tutti i casi, erano state condotte dalla Guardia di Finanza di Brindisi.

“In casi identici a questi – sottolineano Masi e Elia – la strategia difensiva di molti imputati è stata optare per un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Noi abbiamo sempre sostenuto una linea difensiva differente che ha portato all’annullamento di ogni sanzione evitando un processo penale a carico di soggetti anziani e con gravi patologie”.

L’ufficio legale dell’ADOC di Brindisi è a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di assistenza nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00. Per informazioni e contatti telefonare al 349 0733840 o inviare una e mail all’indirizzo brindisi@adocpuglia.it

BrindisiOggi

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