Falsificava il rinnovo delle patenti: nei guai un istruttore di guida

BRINDISI – Rinnovava illecitamente patenti professionali chiedendo denaro in cambio. Gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Brindisi, dopo un anno d’indagini, hanno scoperto e denunciato un uomo di 49 anni di Alberobello. Indagati anche undici automobilisti che avrebbero usufruito dell’illecito servizio.

L’indagine è scattata attraverso la segnalazione del personale della Motorizzazione Civile di Brindisi circa alcune anomalie relative ad alcune pratiche di rinnovo dei cosiddetti CQC (carta di qualificazione del conducente) provenienti tutte da una stessa autoscuola situata nel nord brindisino.
Per un anno intero la Polizia Stradale ha indagato sulla vicenda, pur con perquisizioni mirate delegate dall’Autorità Giudiziaria, che hanno permesso l’individuazione di G.C., istruttore di un autoscuola di Fasano, ideatore e responsabile di questo sistema illecito al quale però si erano già affidati ben 11 automobilisti.
L’istruttore, ovviamente, per praticare il falso rinnovo del CQC, riceveva un corrispettivo per attestare la frequenza dei richiedenti ai corsi obbligatori presso la sua autoscuola.
Nel corso delle perquisizioni gli agenti della Polizia Stradale hanno inoltre trovato e sequestrato numerosi computer, fissi e portatili, hard disk, sofisticate stampanti, scanner e supporti informatici utilizzati dall’uomo per la produzione dei falsi documenti. Tra gli oggetti rinvenuti, anche un Iphone di dubbia provenienza, numerose polizze assicurative false, tagliandi di revisione in bianco, falsificati più volte dall’uomo panche per attestare la revisione, mai avvenuta, di veicoli.
Con lui, risultano indagati in concorso, anche gli undici automobilisti individuati.

La Polizia Stradale infine, ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con circolare n. 7787 del 3 aprile 2014 emessa dalla Direzione generale per la Motorizzazione in attuazione del DM 20 settembre 2013, stabilisce che i conducenti professionali per autotrasporto di persone o cose con patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D D1E, DE hanno l’obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica per il conseguimento della c.d. carta di qualificazione del conducente (CQC) che va rinnovata ogni 5 anni, indipendentemente dalla scadenza della patente, mediante la frequenza di apposito corso di aggiornamento della durata complessiva di 35 ore ed è composto da 21 ore relative alla parte comune e 14 ore relative alla parte specifica. Il corso è tenuto da autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida: tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso l’adesione ad un consorzio;
• centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida;
• limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti che abbiano maturato, anche direttamente all’interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
1. associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
2. associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3. federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2. Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere durata superiore a 3 ore giornaliere. Le lezioni si svolgono in fascia oraria 8 – 23 dal lunedì al venerdì ed in fascia oraria 8 – 14 il sabato.
Nelle more dell’emanazione del decreto che dovrà dettare la disciplina in materia di esami al termine del corso recupero punti, la disciplina transitoria prevede che sono consentite al massimo 6 ore di assenza. L’allievo assente per un numero di ore superiore a 6, ripete l’intero corso; l’allievo assente per un numero di ore uguale o inferiore a 6, ottiene l’attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate.
All’allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l’attestato di frequenza.
La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto, sul quale sono inoltre annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed in uscita degli allievi. Infine sia la Motorizzazione Civile sia la Polizia Stradale possono effettuare dei sopralluoghi in qualsiasi momento del corso per appurare la presenza degli allievi.

BrindisiOggi

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