Se il telelaser non è stato sottoposto a verifica periodica, la multa può essere contestata

BRINDISI- Se il telelaser o l’autovelox non è stato sottoposto a verifica periodica la multa può essere contestata.

La Corte Costituzionale, infatti, nei giorni scorsi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice della strada che non prevedevano l’obbligatorietà della verifica periodica di funzionalità e di taratura per tutti gli autovelox, ivi compresi quelli utilizzati con la presenza di una pattuglia.

Quindi gli apparati di rilevazione della velocità autovelox fissi o mobili, telelaser, tutor ed altri per poter validamente essere utilizzati contro gli automobilisti ed irrogare le conseguenti sanzioni per eccesso di velocità devono avere una taratura periodica.

La Confconsumatori e l’Associazione Nazionale dalla Parte del Consumatore, costituite in coordinamento, infatti, hanno nel corso degli anni affrontato centinaia di questioni che sono state loro sottoposte dagli automobilisti, avviando, sin dal 2001, la campagna denominata “Vittime delle multe ingiuste” e dedicando alla stessa una specifica sezione del sito www.confconsumatoribrindisi.it.

“Il Coordinamento istituito tra Confconsumatori e L’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore ha salutato con grandissimo entusiasmo la sentenza della Corte Costituzionale – afferma l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore – Grazie a detta pronunzia, infatti, tutti coloro che riceveranno una multa stradale elevata da una apparecchiatura che non sia stata sottoposta ai controlli periodici potranno impugnarla e, ove ne sussistano i presupposti, ottenere l’annullamento della stessa”.

 Così il coordinamento Confconsumatori  ha realizzato un piccolo vademecum – Dalla Parte del Consumatore:

1)nelle ipotesi di mancata contestazione immediata,  verificare la data di elevazione della multa. Se tra la data di rilevazione dell’infrazione e quella di notifica del verbale è decorso un termine superiore a 90 giorni, l’automobilista può impugnare il detto verbale ed ottenere l’estinzione della violazione;

2)verificare se il verbale di eccesso di velocità, elevato a mezzo autovelox, contiene l’espressa menzione della presenza a distanza regolamentare della segnaletica di preavviso;

3)verificare se il verbale di eccesso di velocità, elevato a mezzo autovelox, contiene l’indicazione della data nella quale sono state effettuate le verifiche di funzionalità;

3)qualora il verbale di eccesso di velocità, elevato a mezzo autovelox, non dovesse contenere l’indicazione della data nella quale sono state effettuate le verifiche di funzionalità, chiedere alle forze dell’ordine che hanno elevato il verbale documentazione ufficiale attestante gli avvenuti controlli sulla funzionalità e la taratura della strumentazione adoperata e la data degli stessi;

4)in assenza di una normativa generale, la verifica dovrebbe essere almeno annuale sulla base di quanto stabilito nei diversi decreti di omologazione, che rimandano al manuale di istruzione fornito dalle aziende produttrici.

“Come coordinamento riteniamo che sia opportuno- dice l’avvocato Emilio Graziuso-  al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa che gli agenti elevatori riportino sul verbale di violazione la data della taratura ed, inoltre, che, sino a quando non siano effettuati i dovuti controlli di funzionalità, non siano utilizzati apparecchiature non aventi i requisiti ribaditi dalla Corte Costituzionale” .

Per ulteriori informazioni gli automobilisti possono contattare il coordinamento istituito dalla Confconsumatori e dalla Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore al numero 347 – 0628721 oppure consultando il sito www.confconsumatoribrindisi.it

BrindisiOggi

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*