BRINDISI – Assolto perché il fatto non sussiste, il Tribunale gli riconosce un risarcimento.
Ha il gusto della svolta la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, che ha condannato un Comune della Provincia a risarcire un danno patrimoniale e non patrimoniale un cittadino, associato della Confconsumatori. A causa del comportamento assunto dalla Pubblica Amministrazione, l’uomo ha subito illegittimamente un procedimento penale conclusosi con assoluzione con formula piena.
Questa la storia: il Comune aveva notificato al cittadino, proprietario di un immobile, un’ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate nel proprio immobile. In fase processuale, però, è emersa la totale legittimità dell’immobile.
Il cittadino ha fatto ricorso dinanzi al TAR Puglia – Lecce che accoglieva l’istanza cautelare di sospensiva relativa al provvedimento impugnato, notificando l’istanza al Comune insieme alla sentenza definitiva del TAR, che annullava l’ordinanza di demolizione, già oggetto di provvedimento di sospensiva.
Il Comando di Polizia Municipale del Comune, però, incurante della sospensione del Tar, ha emesso un verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, trasmettendolo al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, al Sindaco ed al sig Procuratore della Repubblica.
A seguito della trasmissione del verbale il Tribunale di Brindisi – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti del cittadino, poiché l’ente non aveva comunicato all’Autorità Giudiziaria né l’ordinanza di sospensiva né la sentenza di annullamento dell’ordinanza.
Il cittadino si è quindi opposto chiedendo il giudizio abbreviato. Il Tribunale di Brindisi (Ufficio del Giudice per le indagini preliminari) ha assolto il cittadino otteneva l’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”.
L’associato della Confconsumatori, persona stimata ed incensurata, ha mosso un’azione legale al Tribunale Civile nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni subiti, compresi quelli non patrimoniali e legati alle ripercussioni che l’ingiusto processo ha avuto sulla sua personalità.
La richiesta risarcitoria è stata accolta dal Tribunale di Brindisi, stabilendo che “dall’atto illecito colposo realizzato dal Comune (…) è scaturito un danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza diretta della condotta antigiuridica della Pubblica Amministrazione”.
“La sentenza del Tribunale di Brindisi crea un precedente giurisprudenziale innovativo ed importantissimo per quel che riguarda i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. – afferma l’avv. Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori – Il Tribunale ha riscontrato la responsabilità dell’ente per il comportamento assunto in quell’occasione ed ha condannato il Comune a risarcire il danno patito dal cittadino sia per gli aspetti patrimoniali (spese legali per la difesa nel processo penale), sia non patrimoniale, concretizzatosi nelle ripercussioni sulla personalità del cittadino che ha dovuto ricorrere alle cure di uno specialista a causa di turbamenti e stati patologici, conseguenti all’essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale”.
Agnese Poci
Quanto gli ha dato il comune?
Come fa piacere che finalmente qualche funzionario pubblico viene condannato ad un risarcimento. È troppo facile per loro ” intimare” gli abbattimenti, molte volte riguardanti piccoli abusi che all’epoca della costruzione non sono stati trascritti al Comune, ed i proprietari sono costretti ad andare al TAR e dopo al Consiglio di Stato per non abbattere qualche ” metro”. Nonostante sia stato aggiunto al D.P.R 380/2001 l’art. 34,comma 2 ter, con il D.L. n.70/2011,il quale chiarisce che se non si supera la soglia del 2per100. della superfice vi è la sanatoria. Anche io ho dovuto ricorrere al TAR e chi sa quando finirà.