BRINDISI –Fu aggredita per strada da un cane randagio, il tribunale di Brindisi condanna il Comune e la Asl al risarcimento danni. Dopo dieci anni arriva la sentenza (1188/14) del giudice Antonio Ivan Natali, del tribunale di Brindisi, che condanna il Comune di Brindisi e la Asl (Azienda sanitaria locale) convenuti responsabili dell’aggressione del cane randagio subita da Antonia Perrucci, 46enne di Brindisi, al risarcimento di 2453euro. La vittima è stata assistita dall’avvocato Concetta De Giorgi, del Foro di Brindisi.
L’aggressione ai danni della vittima è avvenuta nel maggio del 2003 in piazza Carrà a Sant’Elia, nei pressi dell’abitazione della donna. Perrucci riportò ferite importanti alle gambe e al dorso. Dopo dieci anni di battaglie giudiziarie finalmente è giunta la sentenza che ha dato ragione alla brindisina. Sarà quindi la pubblica amministrazione insieme alla Asl a rispondere dei danni provocati da cani randagi, in applicazione delle tabelle milanesi, così come stabilito dal giudice Antonio Ivan Natali del tribunale di Brindisi.
L’iscrizione a ruolo presso il tribunale brindisino è stata eseguita nel 2004. Il primo ente ad essere citato fu il Comune di Brindisi che si definì ‘soggetto non responsabile’. Si passò alla citazione della Asl, ma anch’essa si ritenne ‘al di fuori di ogni responsabilità’.
Invece, il pronunciamento della sentenza ha dato ragione alla donna condannando il Comune di Brindisi e la Asl al pagamento dei danni riportati dal cittadino e in più le spese mediche, che negli anni Perrucci ha dovuto supportare, insieme a quelle processuali.
‘Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno’ questo è quanto dice l’articolo 2043 del codice civile. Tale principio, dal Supremo collegio, è stato richiamato in relazione alla posizione della pubblica amministrazione, secondo cui la ‘Pubblica amministrazione in base al principio del ‘neminem leadere’ è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti’.
Pertanto, si legge nella motivazione del giudice, una volta accertata l’indebita presenza di un cane randagio lunga una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indebitamente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità’.
Inoltre, ‘ sotto altro profilo i Comuni oltre a dover predisporre i canili per il ricovero dei cani vaganti hanno anche l’obbligo dei controlli connessi all’attuazione della vitata legge regionale mentre ai Servizi veterinari dell’Usl è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi. Da ciò si desume che il Comune di Brindisi doveva vigilare sull’operato dell’Asl alla quale è demandanto il recupero degli animali vaganti. Nel caso de quo non è stato dimostrato a cura né del Comune di Brindisi né dell’Asl di aver assolto ai propri compiti istituzionali.
Secondo l’avvocato De Giorgi si tratta di una ‘pronuncia molto importante perché a risarcire il cittadino saranno Comune e Asl’.
Maristella De Michele
O paga il comune o paga l’ASL, sempre con il denaro dei cittadini si paga, dovrebbe essere la persona preposta a tale vigilanza a pagare, così non girerebbero più cani randaggi e non ci sarebbero più voraggini sulle strade, causa di tanti danni ai veicoli-