Epifani: “Mi hanno impedito di entrare in consiglio per spiegare che non ero incompatibile”

Snim 2024

INTERVENTO/Gent.  Direttore, faccio seguito alle notizie apparse su alcuni organi di stampa con riferimento  alla mia surroga in consiglio comunale, al posto del consigliere Ferrari, ed in  particolare alla concitata riunione consiliare del 28 novembre u.s., in concomitanza della quale è stata sollevata la mia ( presunta ) incompatibilità  a ricoprire la carica di consigliere comunale. Su tale vicenda sono stati riportati fatti e circostanze in modo impreciso; il che mi induce ad effettuare delle doverose precisazioni. Precisazioni che, in un momento così difficile per l’intera politica,  provengono da chi crede ancora nelle istituzioni pubbliche e nella loro  trasparenza; ed intende distinguere tra quelli che ricoprono cariche pubbliche  in modo onesto e trasparente e quelli che invece si comportano in modo tutt’ altro differente. E’ senz’altro vero che al momento della mia surroga in consiglio pendeva (  non a caso sto usando l’imperfetto, per quanto di seguito evidenzierò ) contenzioso da parte mia nei  confronti del Comune. Tuttavia quel contenzioso è stato intrapreso ( unitamente ad altri ex  presidenti circoscrizionali ) come legittima reazione ad una grave  prevaricazione perpetrata nei miei confronti. Quella prevaricazione risale alla lontana tornata elettorale dell’anno 2004,  epoca in cui, nonostante vigessero le circoscrizioni di decentramento, il  Comune non intese riconoscere ai loro presidenti ( e nemmeno ai rispettivi  consiglieri ) alcunchè da un punto di vista economico; ciò in palese violazione  dell’articolo82 del Testo Unico sugli Enti Locali, che al comma 1° prevede, per  l’appunto, l’indennità di funzione per tutti i presidenti dei consigli  circoscrizionali, senza distinzione alcuna. Mi preme precisare che il contenzioso intrapreso non deve essere inteso in  termini meramente economici, poiché quell’indennità è prevista dal legislatore
a parziale rifusione di tutto l’impegno ed il tempo profusi per la  partecipazione alla gestione della cosa pubblica; dunque per rendere fattibile  ed effettiva la stessa partecipazione. Ciò è tanto vero che, a seguito dei numerosi ricorsi esperiti da altri ex  presidenti di circoscrizione, il Comune è poi “ ritornato sui suoi passi “  riconoscendo delle indennità agli organi circoscrizionali a partire dal mese di  luglio 2006, di importo però dimezzato rispetto al dovuto: beninteso, in un’ epoca di grave crisi economica, come quella attuale, ben venga pure un  dimezzamento dei costi della politica. Coerenza, però, avrebbe imposto che quel  dimezzamento fosse stato previsto anche per gli altri organi politici del  Comune, a partire dal sindaco in giù; il che, come noto, non è si è mai  verificato. Il mio contenzioso, dunque, rimaneva in piedi per il periodo anteriore al “  riconoscimento “ del Comune, ossia per il periodo dal mese di luglio 2004 al  giugno 2006. E’ il caso di evidenziare che in altre vicende perfettamente identiche alla
mia, il Tribunale di Brindisi ( in primo grado ) e la Corte di Appello di Lecce  ( in grado di appello ) si sono già espressi in modo favorevole agli altri ex presidenti circoscrizionali, con ben tre sentenze.  Ciò nonostante il Comune ha perseverato nel voler tenere in piedi il contenzioso che mi riguarda, e   che pende ormai da più di cinque anni ( siamo ancora al primo grado ! ): un lungo ed interminabile lasso di tempo in cui mi  sono stati compressi sacrosanti diritti, non solo di natura economica, ma anche  di libero esercizio della mia attività politica. Orbene, il Comune di Brindisi ( o meglio certi suoi organi che dovrebbero  garantire il rispetto della legalità e delle regole più basilari ) nonostante i  fatti di causa fossero sorti proprio per la sua condotta illecita,in occasione  della menzionata riunione consiliare del 28 novembre, di cui sopra, mi ha  fisicamente impedito di entrare in Consiglio comunale, perseverando così nella  sua illegalità nei miei confronti. Infatti, l’articolo 69 del T.U. sugli EE.LL. prevede che è il consiglio
comunale a dover contestare la causa di incompatibilità ( 1° co. ); altresì che  l’amministratore locale, tra l’altro, ha dieci giorni di tempo per formulare  osservazioni.E’ il consiglio comunale, dunque, quale diretta espressione della  volontà degli elettori, l’ unica sede deputata a sollevare questioni di  incompatibilità e/o ineleggibilità alla carica di consigliere; il che,  ovviamente, presuppone l’accesso fisico dell’interessato a tale consesso, anche  al fine di formulare osservazioni. Invece, per una cervellotica interpretazione da parte di taluni funzionari  comunali – lo ripeto – mi è proprio stato impedito l’accesso fisico al consesso  comunale, nell’ambito del quale avrei avuto la possibilità di evidenziare l’assenza di causa di incompatibilità nei miei confronti. Infatti,  il  contenzioso in questione esiste per un fatto connesso con l’esercizio del  mandato elettorale, ragion per cui non esiste causa di incompatibilità nei miei  confronti: ciò è chiaramente previsto dall’ultimo comma dell’articolo 63 del T. U. citato. Da ultimo,  per mera “ correttezza “ (  per non dire per “ quieto vivere “ ) ho provveduto a formulare rinuncia agli atti del giudizio in questione,  eliminando così in radice ogni sterile ed inutile polemica sulla mia  compatibilità o meno; dovendo però constatare, con molta amarezza, che dietro  un falso paravento di legalità, il sottoscritto ha dovuto subìre una vicenda  umiliante ed un’ennesima grave lesione dei propri diritti.

Giampiero Epifani

AVG Teorema

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