OSTUNI- L’ex sindaco di Ostuni Avv. Guglielmo Cavallo è candidabile a tutte le competizioni elettorali. Cade quindi la declaratoria di incandidabilità come diretta conseguenza dello scioglimento del Consiglio Comunale di Ostuni disposta dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, con decreto del 27/12/2021 per il pericolo di infiltrazioni di associazioni mafiose. La Corte d’Appello di Lecce ha infatti riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi che, in relazione al provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, aveva individuato una presunta responsabilità a carico del Sindaco Cavallo e dei consiglieri Beato Francesco e Corona Giuseppe.
Sono state accolte dal Giudice d’Appello le tesi difensive svolte dall’Avv. Pietro Quinto nell’interesse di Guglielmo Cavallo e dell’Avv. Giovanni Zaccaria per gli amministratori Beato e Corona. In particolare, per il Sindaco Cavallo, condividendo gli argomenti difensivi dell’Avv. Quinto, la Corte d’Appello ha rilevato che non poteva essere addebitato al primo cittadino di Ostuni la responsabilità di un presunto condizionamento dell’Amministrazione da parte della criminalità mafiosa. Ciò perché il Sindaco aveva adottato tutte le determinazioni necessarie per impedire che nei singoli atti e procedimenti dell’Ente vi fossero profili di illegittimità. A tal fine la Corte d’Appello ha anche smontato le contestazioni rivolte agli amministratori Beato e Corona ai quali erano stati addebitati comportamenti illeciti atti a favorire la criminalità mafiosa. Di conseguenza è venuta meno anche la presunta responsabilità omissiva del Sindaco Cavallo per via indiretta, ed anzi è stato evidenziato in sentenza di come il primo cittadino avesse investito il segretario comunale dello svolgimento di ogni necessaria attività di controllo.
Per pervenire all’accoglimento del reclamo la Corte d’Appello ha esaminato altresì le procedure amministrative oggetto di contestazione con particolare riferimento all’appalto di gestione del parcheggio lungo la costa ostunese, per il quale era stata contestata l’esiguità dell’importo del canone posto a base d’asta. Il Giudice d’Appello ha rilevato che, così come sostenuto dalla difesa degli amministratori comunali, il canone era stato fissato in misura pressochè identica a quello degli anni precedenti. Sicchè, non poteva essere affermata la sussistenza di una forma di agevolazione in favore dell’aggiudicatario. Nei medesimi termini la Corte non ha rilevato vizi procedurali neppure per l’affidamento diretto del servizio di salvataggio bagnanti risalente a luglio 2019, pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, in quanto giustificato da evidenti ragioni di urgenza diretta a garantire un servizio essenziale, e comunque disposta in favore di un operatore economico in possesso di tutti i requisiti di legge.
La sentenza della Corte d’Appello per i profili strettamente giuridici ha un carattere innovativo che potrà valere anche in fattispecie analoghe.
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