INTERVENTO/ Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici è stato pubblicato lo scorso 31 marzo in Gazzetta Ufficiale, con il d.lgs. 36/2023. E’ quindi in vigore dal 1° aprile, ma i suoi effetti tarderanno ancora a palesarsi, dispiegandosi solamente dal 1° luglio 2023, così come disposto dall’articolo 229.
Quella che avremo di fronte nei prossimi mesi sarà una strana coabitazione tra il d.lgs. 50/2016 e il nuovo d.lgs. 36/2023 in quanto alla data del 1° luglio, ci saranno svariate procedure che seguiranno ancora le regole del d.lgs. 50/2016.
Dobbiamo avere ben presente di essere all’inizio di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, in cui avremo due Codici e le altre norme che hanno impattato sugli appalti, soprattutto su quelli PNRR e PNCC, i noti Decreti Semplificazione Uno (76/2020) e Due (77/2021)
Del “vecchio Codice” continueranno ad applicarsi alcuni articoli come il 72 (redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi), il 73 (in materia di pubblicazione) e il 129 comma 4 (riguardante bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
Resta in vigore anche il decreto del MIT, attuativo dell’art.73, comma 4 del d.lgs. 50/2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”.
Da ultimo saranno ancora in vigore le norme in materia di pubblicità sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del MIT di cui all’Allegato B del decreto legislativo 33/2013, ai sensi degli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 163/2006.
Fino al 31/12/2023, continueranno ad applicarsi specifici articoli del Codice del 2016 che riguardano materie importanti come la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, l’accesso alla documentazione di gara e la presentazione delle offerte.
Il nuovo Codice all’art. 225 comma 8 specifica, inoltre, che per quanto riguarda le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici (anche suddivisi in lotti), finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC, nonché i programmi cofinanziati da fondi UE (comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse) si applicano anche dopo il 1 luglio 2023 le disposizioni di cui al decreto legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 al decreto legge 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal piani nazionale integrato per l’energia e il clima 2030.
Bene ha fatto il Governo ad escludere dal nuovo Codice i contratti rientranti nel PNRR e nel PNC ed opere connesse evitando, così, di creare potenziali intoppi e/o confusione nelle procedure e garantendo il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli stessi Piani e concertati con l’Unione Europea.
In ogni caso, l’impatto che il nuovo Codice avrà sul settore dei lavori pubblici, merita un approfondimento dedicato e attento che il sistema ANCE ha già avviato. Gli uffici hanno infatti elaborato una prima analisi dei contenuti e istituito una cabina di regia per coordinare il lavoro delle territoriali finalizzato a supportare le imprese e le Stazioni appaltanti. Da questo punto di vista ANCE Brindisi è a disposizione per eventuali richieste e/o segnalazioni che possono pervenire all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@ancebrindisi.it.
A tale scopo è stato previsto ed organizzato un ciclo di webinar, in programma il 19 aprile, il 10 e il 23 maggio prossimi, dedicato all’approfondimento delle principali novità del provvedimento.
In ogni caso è da considerarsi indubbiamente positivo l’aver voluto inserire tra gli elementi cardine del nuovo Codice, i principi di risultato (indica l’interesse pubblico primario della disciplina e presuppone che le stazioni appaltanti perseguano l’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza ) e della fiducia (nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici).
Ance
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