La denuncia di un padre a metà:” Ho due figli ma ne posso vedere solo uno”

BRINDISI- Una storia che fa venire in mente il titolo di una delle più famose canzoni di Rino Gaetano: “Mio fratello è figlio unico”. Si tratta di due piccoli fratelli che nonostante abbiamo lo stesso padre, e lo stesso cognome, non hanno le stesse possibilità di stare con lui. S.C., brindisino, ha avuto due figli dalla stessa compagna ma gli è concesso a oggi frequentarne solo uno, il più grande che ha 5 anni. L’altro minore, di appena 2, ha avuto lo stesso trattamento solo per un’ora e solo il giorno del suo secondo compleanno. Tra le ragioni della controparte, l’età del minore, ritenuto non idoneo a consentire al padre di occuparsi autonomamente del figlio. Cosa che però non gli è mai stata negata con l’altro, anzi in alcune relazioni dei servizi, relativamente al  primogenito, sarebbe anche stato definito “un buon padre”. Ecco perché S.C. ha deciso di intraprendere una battaglia legale per ottenere l’affido congiunto con la ex compagna (i due non sono sposati) anche per il figlio secondogenito. Il suo legale,  l’avvocato Nicola Pileggi, responsabile della sezione di Brindisi degli Avvocati matrimonialisti italiani, ha invocato per questo l’articolo 317/bis, del codice civile, secondo il quale il genitore che non esercita la potestà, ovvero non convive col minore ma l’ha ugualmente riconosciuto, ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita di questi. Dunque in ogni fase della sua crescita.

Il Tribunale dei Minori di Lecce si sta riservando di fare i dovuti accertamenti, ma in attesa del relativo responso il legale del “padre a metà” ha chiesto per il suo cliente che vengano riconosciuti dei provvedimenti temporanei che consentano al minore di poter frequentare il padre. Sono state inoltrate due istanze: una appunto per i provvedimenti temporanei, e, convocati dai servizi sociali, l’avvocato Pileggi e il suo cliente non  hanno potuto far altro che sentirsi rispondere che se la madre non è d’accordo non la si può costringere. La seconda istanza è stata presentata poco prima di Pasqua: la richiesta è che, oltre al diritto del padre a vedere il minore e viceversa, anche la nonna paterna possa vedere il nipote, legittimata in maniera indiretta, come per legge, al controllo sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti. Infine, l’ultima iniziativa intrapresa dal legale di S.C. risale al 10 aprile scorso con la diffida inviata ai servizi sociali nella quale si invita a “voler assicurare il diritto del minore a conoscere e frequentare sia il padre che la nonna e parenti inclusi nella famiglia e a voler assicurare il pieno rispetto dei diritti di questi ultimi”. Il tutto facendo esplicito riferimento anche all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e le convenzioni internazionali sui Diritti del Fanciullo.

Quello che il padre di questi due bambini in buona sostanza chiede è che si faccia chiarezza sulla disparità di riconoscimento in relazione all’uno e all’altro, considerato che per il primo ha libertà di vederlo e sentirlo, e per di più fino a poco tempo si occupava del suo mantenimento diretto (trasformatosi da poco in un unico assegno complessivo per entrambi i minori), mentre il secondo non lo ha mai visto salvo una sola volta per un’ora. Il tutto nel primario interesse dei bambini, anche perché il più grande pare inizi a farsi delle domande sul perché vengono trattati in modo tanto diverso.

Carmen Vesco

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